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Costituiscono attivita' illecite l'effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari; il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l'apposizione del codice Cer privilegiando la compatibilita' con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilita' con le esigenze commerciali rispetto all'effettiva composizione dei rifiuti, nonche' la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli: cosi' Cass. III Pen., n. 47870 del 22 dicembre 2011 da' una sferzata sanzionatoria su una molteplicità di condotte illecite aventi ad oggetto i rifiuti pericolosi.(
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